Statuto e regolamento

In questa pagina è disponibile tutta la documentazione relativa allo Statuto dell´Associazione Italiana Diffusione e Insegnamento Pranic Healing



STATUTO PER L´ENTE DEL TERZO SETTORE E ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "A.I.D.I.P.H. ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFFUSIONE E INSEGNAMENTO PRANIC HEALING - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

ART. 1 - (Denominazione e sede)
È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 (e dei suoi decreti attuativi e modifiche successive) e della normativa in materia l´Ente del Terzo Settore denominato: --A.I.D.I.P.H. ASSOCIAZIONE ITALIANA DIFFUSIONE E INSEGNAMENTO PRANIC HEALING - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE--. Esso assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale. L´associazione potrà in seguito chiedere il riconoscimento giuridico. L´Associazione avrà durata illimitata e potrà associarsi a Reti Associative che svolgono attività di interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto agli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
L´associazione ha sede legale in via Niccolò Tommaseo, n. 1, nel Comune di Aprilia (LT). Il trasferimento della sede legale all´interno del Comune di Aprilia non comporta modifica statutaria, ma l´obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie, la cui istituzione sarà comunicata al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
L´Associazione, una volta iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore ne indicherà gli estremi dell´iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
L´acronimo ETS verrà integrato nella denominazione solo successivamente e per effetto dell´iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d´ora in poi RUNTS).

ART. 2 - (Statuto)
L´associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell´ordinamento giuridico.
L´assemblea delibera l´eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell´attività della organizzazione stessa.

ART. 4 - (Interpretazione dello statuto)
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell´articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)
L´organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro né diretto né indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
La finalità istituzionale dell´Associazione è quella di promuovere e diffondere la disciplina insegnata dal MAESTRO CHOA KOK SUI denominata "Pranic Healing" (guarigione pranica).
Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell´attività di volontariato dei propri associati sono:

  1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
secondo la lettera d) ed i) dell´articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e sue integrazioni.

Le attività sopra esposte verrano perseguite mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
  1. corsi, tirocini, stage, seminari, convegni, workshop per la promozione e la diffusione della disciplina e delle tecniche del Pranic Healing;
  2. iniziative editoriali per la diffusione delle tecniche e della disciplina del Pranic Healing.
Le attività sono svolte come azioni volontarie e possono prevedere l´erogazione gratuita di denaro, beni o servizi o la produzione e scambio di beni e servizi. L´Associazione intende svolgere le predette attività in favore dei propri associati, di loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell´attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
É possibile inoltre esercitare attività diverse rispetto a quelle di interesse generale qui sopra esposte, purché siano rispetto ad esse, secondari e strumentali. La loro individuazione potrà essere successivamente operata da parte dell´Organo di Amministrazione dell´Associazione (da qui in poi anche il “Consiglio Direttivo”) ma dovranno essere coerenti con la finalità dell´Associazione. Il loro esercizio è subordinato ai decreti ministeriali previsti all´articolo 6 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 6 - (Ammissione dei Soci)
Possono essere soci dell´associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell´ente e si impegnano per realizzarle, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.
L´ammissione all´associazione è deliberata dall´Organo di amministrazione su domanda obbligatoria dell´interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa. La deliberazione è comunicata all´interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, l´organo di amministrazione comunica la decisione all´interessato entro 30 giorni, motivandola. L´aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull´istanza si pronunci l´assemblea in occasione della successiva convocazione.
Non può comunque essere posta rispetto l´ammissione di nuovi associati:
  1. alcuna limitazione rispetto alle loro condizioni economiche;
  2. alcuna discriminazione di qualsiasi natura.
L´ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. È quindi esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione sociale non è condizionata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non è possibile il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.
Nel caso in cui il numero degli associati diventi inferiore a quanto stabilito dal D.Lgs. 117/2017, dovrà essere integrato entro un anno trascorso il quale l´Associazione sarà cancellata dal Registro Unico e formulerà richiesta di iscrizione in un´altra sezione del Registro.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)
I soci dell´Associazione e hanno il diritto di:
  1. eleggere, se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, liberamente gli organi sociali/direttivi e di essere liberamente eletti negli stessi oltreché votare per l´approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti secondo il principio del voto singolo di cui all´articolo 2538 comma 2 del Codice Civile;
  2. essere informati sulle attività dell´associazione e controllarne l´andamento;
  3. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l´attività prestata, ai sensi di legge;
  4. prendere atto dell´ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
  5. votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
e il dovere di:
  1. rispettare il presente statuto e l´eventuale regolamento interno;
  2. svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  3. versare la quota associativa secondo l´importo annualmente stabilito;
  4. prendere visione dei libri sociali secondo quanto previsto all´articolo 26 del presente Statuto.
Agli associati non può essere riconosciuto alcun diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa e che non si può collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 8 - (Qualità di volontario)
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l´associazione come meglio specificato all´articolo 24 del presente statuto.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)
Il socio può recedere dall´associazione mediante comunicazione scritta all´Organo di Amministrazione che provvederà all´annotazione nel Libro degli associati; il recesso ha effetto allo scadere dell´anno sociale in corso purché effettuato con almeno 3 mesi in anticipo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall´Associazione L´esclusione è deliberata dall´Organo di Amministrazione, solo per gravi motivi, con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell´interessato, con possibilità di appello entro 30 giorni all´assemblea. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - (Organi sociali)
Gli organi dell´associazione sono:
  1. Assemblea dei soci;
  2. Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);
  3. Presidente;
  4. Organo di controllo (eventuale).
  5. Organo di revisione (eventuale).
Essi sono liberamente eleggibili.

ART. 11 - (Assemblea)
L´Assemblea è l´organo sovrano dell´associazione ed è composta da tutti i soci.
È convocata almeno una volta all´anno dal Presidente dell´associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso collettivo (sul sito web istituzionale) da rendere pubblico almeno 15 giorni prima della data dell´adunanza e contenente la data della riunione, l´orario, il luogo, l´ordine del giorno e l´eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione avviene anche a mezzo e-mail (o altro idoneo strumento di comunicazione individuale) inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l´assemblea al recapito risultante dal libro dei soci.
L´Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l´organo amministrativo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell´assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell´associazione, in libera visione a tutti i soci pubblicandolo sul sito web associativo ed inviandolo ad essi in posta elettronica.
L´Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell´associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
Se l´Associazione supera i 500 associati può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell´attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell´articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.
I soci possono intervenire all´assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero votare per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l´identità dell´associato che partecipa e vota e che tale modalità sia stata indicata nell´avviso di convocazione.

ART. 12 - (Compiti dell´Assemblea)
L´assemblea:
  1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. approva il Bilancio di Esercizio secondo quanto meglio dettagliato all´articolo 21 del presente Statuto;
  4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  5. delibera sull´esclusione degli associati, se l´atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
  6. delibera sulle modificazioni dell´atto costitutivo o dello statuto;
  7. approva l´eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  8. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell´associazione;
  9. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall´atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Laddove l´Associazione dovesse avere un numero di associati non inferiore a 500 le competenze dell´assemblea potranno essere disciplinate anche in deroga a quanto qui sopra stabilito, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

ART. 13 - (Validità Assemblee)
L´assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Ciascun associato può farsi rappresentare nell´assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all´avviso di convocazione. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di 3 o 5 deleghe: 3 quando il numero degli associati è inferiore a 500, 5 se il numero è superiore a 500.
Le deliberazioni dell´assemblea ordinaria vengono prese in prima convocazione a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà degli associati (conteggiando anche i rappresentati per delega), mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti e prese comunque a maggioranza. Le votazioni si svolgono con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l´Assemblea lo ritenga opportuno).
L´assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di ¾ dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l´associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.
Ciascun associato ha un voto nel rispetto dell´articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile; agli associati che siano enti del Terzo settore sono attribuiti più voti, sino ad un massimo di 5, con le seguenti formule:
  1. 1 voto fino a 100 associati o aderenti;
  2. 2 voti da 101 a 200 associati o aderenti;
  3. 3 voti da 201 a 300 associati o aderenti;
  4. 4 voti da 301 a 400 associati o aderenti;
  5. delibera sull´esclusione degli associati, se l´atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
  6. 5 voti oltre i 401 associati o aderenti.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.
I membri dell´organo di amministrazione non possono votare:
  1. nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità (ivi compresa l´approvazione di bilanci e rendiconti);
  2. nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità degli organi di revisione contabile.


ART. 14 - (Verbalizzazione)
Le discussioni e le deliberazioni dell´assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell´assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Organo di amministrazione)
L´Associazione deve nominare o un organo di amministrazione (anche detto “Consiglio Direttivo”). La nomina di tali amministratori spetta all´assemblea degli associati, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell´atto costitutivo. Coloro che vengono nominati all´interno del consiglio direttivo devono possedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.
L´organo di amministrazione è composto da un numero minimo di 3 componenti (se superiore a 3, dovrà comunque essere dispari) membri eletti dall´assemblea tra i propri associati.
Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per massimo n. 2 mandati consecutivi. Si applica l´articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l´articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.
L´organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti: nel caso in cui fosse composto da soli tre membri, è validamente costituito quando sono presenti tutti. Esso delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
L´organo di amministrazione deve essere convocato attraverso una idonea comunicazione inviata ai suoi membri che contenga ordine del giorno, data e sede della riunione, almeno 7 giorni prima. In caso di comprovata urgenza anche entro 3 giorni.
Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all´Assemblea;
  1. redige e presenta all´assemblea il rapporto annuale sull´attività dell´associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo;
  2. elabora e dà esecuzione alle linee generali programmatiche delle attività approvate dall´assemblea;
  3. si occupa di risolvere eventuali controversie che possano insorgere tra l´Associazione ed i soci;
  4. provvede alla domanda di iscrizione dell´associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
  5. delibera sull´esclusione degli associati.

Ai componenti degli organi sociali (ad eccezione di quelli dell´organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all´articolo 2397, secondo comma, del codice civile) non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l´attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l´iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché l´eventuale attribuzione della rappresentanza dell´ente, precisando se è disgiunta o congiunta.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
L´organo di amministrazione (il Consiglio Direttivo) ha l´obbligo di predisporre annualmente il Bilancio di Esercizio (secondo quanto previsto dall´articolo 21 del presente Statuto) da proporre poi in approvazione all´Assemblea dei Soci.

ART. 16 - (Presidente)
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell´associazione, presiede l´organo di amministrazione e l´assemblea; convoca l´assemblea dei soci e l´organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Il presidente dura in carica quanto l´organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall´assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l´assemblea per l´elezione del nuovo presidente e dell´organo di amministrazione.
Il presidente svolge l´ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all´organo di amministrazione in merito all´attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell´esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - (Organo di controllo - eventuale)
La nomina di un organo di controllo, anche monocratico (in tal caso dovrà essere formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro), è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
  1. totale dell´attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
  2. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l´esercizio: 5 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
La nomina dell´organo di controllo è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.
Ai componenti dell´organo di controllo si applica l´articolo 2399 del codice civile. I componenti dell´organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all´articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L´organo di controllo vigila sull´osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull´adeguatezza dell´assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti a) b) c) del presente articolo, la revisione legale dei conti. In tal caso l´organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell´apposito registro.
L´organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell´osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all´articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall´organo di controllo.
I componenti dell´organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull´andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati nelle associazioni che hanno più di 500 associati, può denunziare i fatti che ritiene censurabili all´organo di controllo, se nomi nato, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all´assemblea. Se la denunzia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell´ente, l´organo di controllo deve agire ai sensi dell´articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

ART. 18 - (Organo di Revisione legale dei conti - eventuale)
Si deve nominare un revisore legale (iscritto al relativo registro) dei conti o incaricare una società di revisione legale iscritti nell´apposito registro quando si superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
  1. totale dell´attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
  2. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l´esercizio: 12 unità.

L´obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
La nomina è altresì obbligatoria quando sia costituito un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

ART. 19 - (Risorse economiche - Patrimonio)
Le risorse economiche ed il Patrimonio dell´associazione sono costituiti da:
  1. quote associative;
  2. contributi pubblici e privati;
  3. donazioni e lasciti testamentari;
  4. rendite patrimoniali;
  5. attività di raccolta fondi, così come disciplinati dall´articolo 7 del D.Lgs. 117/2017;
  6. rimborsi da convenzioni;
  7. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Gli associati receduti, esclusi o comunque cessati hanno la totale assenza di diritti sul Patrimonio dell´Associazione. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Il patrimonio dell´Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell´attività statutaria ai fini dell´esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il patrimonio dell´Associazione, al fine dell´eventuale ottenimento della personalità giuridica, è costituito da una somma pari a euro 15mila liquida e disponibile.

ART. 20 - (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L´associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali/direttivi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo durante la propria vita ai sensi dell´art. 8 comma 2/3 del D.Lgs. 117/2017 (salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge) nonché l´obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell´attività statutaria ai fini dell´esclusivo perseguimento delle finalità previste (civiche, solidaristiche e di utilità sociale).

Si considerano distribuzione indiretta di utili:
  1. la corresponsione ad amministratori sindaci o a qualunque altro componente di organi sociali di compensi individuali non proporzionati all´attività e alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
  2. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche dai CCNL di categoria o di riferimento;
  3. l´acquisto di beni o servizi per corrispettivi superiori al valore nominale;
  4. salvo che tali prestazioni non costituiscano l´oggetto dell´attività generale perseguita, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a persone che a qualunque titolo operano per l´Associazione o ne fanno parte, così come a soggetti che effettuino erogazioni liberali a favore dell´Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grato o alle società a questi direttamente o indirettamente controllate o collegate.


ART. 21 - (Bilancio)
I documenti di bilancio dell´Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall´organo di amministrazione e viene approvato dall´assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell´esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il bilancio di esercizio deve essere redatto dall´Organo di Amministrazione e approvato dall´Assemblea degli associati. Esso deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l´indicazione, dei proventi e degli oneri, dell´ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l´andamento economico e finanziario dell´ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se tale bilancio riporta ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
Il Bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.
L´organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all´articolo 5 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al Bilancio.
Il Bilancio deve essere depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 22 - (Bilancio sociale)
È redatto nei casi e modi previsti dall´art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Se l´Ente dovesse cioè avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui al Codice del Terzo Settore e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell´attività esercitata e delle dimensioni dell´ente, anche ai fini della valutazione dell´impatto sociale delle attività svolte.

Inoltre, se l´Ente dovesse avere ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornato nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui dovesse aderire, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 23 - (Personale retribuito)
L´Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati (fatto comunque salvo che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l´ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria) solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell´attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell´attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

I rapporti tra l´associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall´organizzazione.

ART. 24 - (Volontari - Assicurazione)
L´associazione opera prevalentemente mediante il lavoro volontario degli associati ed è tenuta a iscrivere in un apposito Registro dei volontari coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale, nelle modalità e nei tempi che saranno definiti dai decreti ministeriali previsti.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, attraverso l´Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L´attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall´Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l´attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall´ente medesimo o altri separati provvedimenti normativi. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Ai fini di cui al comma precedente, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell´articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l´importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l´organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l´ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
Ai fini del presente Statuto non si considera volontario l´associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell´art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all´estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

ART. 25 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L´eventuale scioglimento dell´Associazione sarà deciso soltanto dall´assemblea straordinaria con le modalità di cui all´art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall´art. 9 del D. Lgs. 117/2017, su deliberazione dell´Assemblea straordinaria degli associati. La devoluzione sia efficace solo una volta acquisito il parere favorevole dell´ufficio del registro competente (in relazione al quale viene altresì previsto il meccanismo del silenzio-assenso) o Il Ministero fino a che il RUNTS non sarà operativo.

L´Associazione non potrà operare operazioni di trasformazione, fusione e scissione di cui all´articolo 42-bis del Codice Civile.

Art. 26 - (Libri sociali obbligatori e loro esame da parte degli associati)
Oltre a redigere, pubblicare e tenere aggiornati annualmente sul proprio sito web (o su quello della Rete Associativa cui l´Associazione dovesse far parte):
  1. Il Bilancio Sociale (Redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all´articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell´attività esercitata e delle dimensioni dell´ente, anche ai fini della valutazione dell´impatto sociale delle attività svolte);
  2. Le informazioni sugli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, (quando l´Associazione dovesse superare con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui).

L´Associazione deve tenere:
  1. il libro degli associati o aderenti;
  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell´organo di amministrazione, dell´organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell´organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell´organo cui si riferiscono.
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: presentazione di una domanda per iscritto con indicate le motivazioni della richiesta, la presa visione del divieto di estrarne copia, di alterarli, di divulgarne le informazioni contenute. L´esame dei documenti dovrà avvenire inoltre alla presenza del Responsabile Legale dell´Associazione o di un suo delegato.
ART. 27 - (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
Gli amministratori, i direttori generali, i componenti dell´organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell´ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell´articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili. Almeno un decimo degli associati, l´organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il
Pubblico ministero possono agire ai sensi dell´articolo 2409 del codice civile, in quanto compatibile.





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